Fiscalità
Le detrazioni fiscali nel noleggio a lungo termine
Scegliere il noleggio a lungo termine permette a professionisti e aziende di approfittare delle detrazioni fiscali concesse dalla legge.
Per le aziende che fanno un uso strumentale dei veicoli è possibile detrarre il 100% del canone e dell’IVA. Diversamente, se l’azienda non fa un uso strumentale dei veicoli, la quota da detrarre è pari al 20% del canone e al 40% dell’IVA. Le stesse percentuali valgono anche per gli amministratori e i liberi professionisti. Le aziende che non fanno un uso strumentale dei veicoli ma li danno in uso ai dipendenti col fringe benefit invece, possono detrarre il 70% del canone e il 40% dell’IVA.
A fronte di queste differenze è bene aggiungerne anche un’altra. Il canone totale del noleggio a lungo termine è composto da due elementi distinti: la quota finanziaria (il puro noleggio, ovvero la parte dell’acquisto del bene) e la quota operativa (la parte dei servizi, che include le manutenzioni, le assicurazioni, etc…).
La quota di costo relativa al noleggio (quella finanziaria) è deducibile al 20% (o al 70% se sono assegnate in fringe benefit ai dipendenti) con un limite di spesa per locazione e noleggio di 3.615,20 euro annui. Mentre la quota operativa dei servizi è deducibile sempre al 20 o al 70% per l’intera quota indicata nel preventivo, senza tetto massimo di spesa.
Cosa include il tuo canone mensile
Lavoratori autonomi
Il canone per il noleggio a lungo termine di veicoli da parte dei lavoratori autonomi è deducibile nella misura del 20% del costo sostenuto nel periodo di imposta (criterio di cassa) e con dei tetti di valore in base alla tipologia del mezzo.
Impresa
Per le aziende che fanno un uso strumentale dei veicoli è possibile detrarre il 100% del canone e dell’IVA. Diversamente, se l’azienda non fa un uso strumentale dei veicoli, la quota da detrarre è pari al 20% del canone e al 40% dell’IVA.
Amministrazione
Quando l’autovettura viene concessa all’amministratore per uso esclusivamente personale, per la deducibilità dei costi bisogna guardare all’art.95, comma 5, del Tuir (“spese per prestazioni di lavoro”).